
Sedici regioni già attive, due vicine all’approvazione e due ancora latitanti. A circa un anno dall’entrata in vigore del “Piano Casa” nazionale, quasi tutte le regioni si sono adeguate alle regole statali.
La lista delle regioni in cui la legge è già operativa comprende Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, più la Provincia autonoma di Bolzano.
A queste sedici virtuose stanno per aggiungersi Campania e Molise, le new entry di quest’anno, mentre all’appello mancano ancora Calabria e Sicilia.
In sintesi, la legge nazionale prevede:
- ampliamento entro il limite del 20% della volumetria esistente per gli edifici residenziali mono e bifamiliari, o comunque di cubatura non superiore a 1000 metri;
- emolizione e ricostruzione con possibilità di ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, a patto che l’intervento sia finalizzato al miglioramento delle qualità architettoniche e dell’efficienza energetica dell’immobile, attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile;
- semplificazione delle procedure per velocizzare le pratiche.
Dalle possibilità di ampliamento e di demolizione/ ricostruzione con ampliamento, il governo esclude gli edifici abusivi e quelli siti nei centri storici o in “aree di inedificabilità assoluta” (Fonte: www.governo.it).
Al contempo, il piano casa riconosce a regioni e comuni la possibilità di prevedere ulteriori limiti alle norme relative agli ampliamenti. Sul suo sito, l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) mette a disposizione un dossier sulle regole decise dai Comuni italiani in materia. Leggendo il dossier, si può notare come molte amministrazioni comunali abbiano di fatto esteso le esclusioni previste dall’originale piano-casa.
Per citare un solo esempio, in Lombardia la maggioranza dei comuni (il 55%) ha ulteriormente circoscritto le possibilità d’intervento previste dal piano-casa della Regione. Queste le esclusioni da interventi di ampliamento e di ricostruzione previste dalla legge regionale:
- Aree protette
- Aree soggette a vincolo di inedificabilità
- Edifici di particolare rilievo storico, architettonico, paesaggistico e artistico
- Edifici realizzati in assenza di autorizzazione o in totale difformità, anche se condonati
E queste le limitazioni aggiunte dai comuni che hanno legiferato in materia con una delibera ad hoc – limitandoci ai soli interventi di interesse: ampliamento e demolizione/ ricostruzione con ampliamento, o cosiddetti “interventi di sostituzione”:
Lascia un commento